Il pagamento può essere anticipato (poste pay, bonifico bancario, postagiro, contrassegno).  La cessione di beni materiali via Internet, essendo assimilata alla vendite per corrispondenza, comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera oo), del D.p.r. 696/96, che esonera queste cessioni dall'obbligo di certificazione fiscale (scontrino e ricevuta), nonché di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente. E' pertanto obbligatorio richiedere la fattura al momento dell'ordine nel box "Eventuali Note" nella pagina conclusiva della conferma ordine. Eventuali richieste di documentazione non richieste all'atto della compilazione dell'ordine purtroppo non potranno essere accettate .

Modalità di pagamento accettate:

Ricarica Poste pay
Bonifico
Postagiro
Paypal
Contrassegno (è prevista una maggiorazione di 5 euro)

Per pagamenti in contrassegno (pagamento in contanti alla consegna) l'ordine non puo' avere importo massimo superiore a 500 euro ed è prevista una maggiorazione di 5 euro sulle spese di spedizione per i costi di incasso del pagamento.Inoltre per pagamenti in contrassegno non valgono buoni sconto ne codici promozionali.

Nuove norme per la fatturazione

Le modifiche alle regole di fatturazione entrano in vigore il 1° gennaio 2013 e impattano sia nella fatturazione delle operazioni intracomunitarie sia per quelle nazionali. In particolare il DL citato modifica l’articolo 21 DPR 633/1972 e vari articoli del DL 331/1993 e novella la disciplina degli acquisti/cesioni di beni e quelle relative alle prestazioni di servizi.

Dal 1° gennaio 2013 gli acquisti e le cessioni di beni intracomunitarie si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario nello Stato membro ove è stabilito il cedente. In precedenza rilevava la consegna del bene e ciò potrebbe comportare problemi circa i trasporti con durate importanti, soprattutto perché il cessionario non è a conoscenza del momento in cui il trasporto ha inizio. Se anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione, il cedente emette fattura, l’operazione si intende effettuata limitatamente all’importo fatturato; non è più rilevante, come in precedenza, il pagamento anticipato del corrispettivo. Le medesime regole sono da utilizzare per la compilazione dei modelli Intrastat.

Altre modifiche riguardano sia gli acquisti/cessioni di beni sia le prestazioni di servizi; in particolare:

– le fatture di vendita dovranno essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto, o se antecedente emissione della fattura, per le cessioni di beni e data di ultimazione, o se antecedente incasso del corrispettivo, per le prestazioni di servizi). Il differimento circa l’emissione della fattura non rinvia la registrazione della fattura che deve avvenire “secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione”. Ciò significa che la fattura emessa rileverà nel registro delle fatture emesse nel mese di effettuazione dell’operazione e non in quello di emissione, se successivo.

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